Art. 31.
(Avviso di trattazione della causa).

      1. La segreteria dà comunicazione alle sole parti costituite della data di trattazione almeno sessanta giorni liberi prima.
      2. Uguale avviso a quello previsto dal comma 1 deve essere dato quando la trattazione è stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non può essere sostituito, o di alcuna delle parti o dell'avvocato difensore o per motivate esigenze di servizio.
      3. Il tetto massimo di fascicoli da porre in udienza è fissato nel numero di venti, comprese le udienze per le sospensive di cui all'articolo 47.